Abilitazione insegnante in Romania con conseguente riconoscimento presso il Miur

Se il tuo desiderio è quello di conseguire l’abilitazione all’insegnamento ma il lungo, tortuoso e difficile percorso da seguire in Italia ti spaventa, potresti decidere di seguire una strada più semplice ed agevole.

È infatti possibile conseguire l’abilitazione all’insegnamento in Europa per svolgere la professione sia in Italia che nel resto del Continente, sfruttando anche i numerosi vantaggi che derivano dal confronto e dalla crescita in un contesto internazionale.

La riforma della “Buona Scuola”

A partire dal 2015 il governo ha iniziato a progettare una riforma del sistema scolastico che riguardasse in primo luogo le assunzioni, il ruolo del preside e soprattutto la formazione degli insegnanti.

Il decreto di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (Legge n. 107 del 13 luglio 2015) è diventato legge e, a partire dal 2016, si sono visti i primi cambiamenti.

La parte più importante della nuova legge riguarda sicuramente l’assunzione di circa 100.000 precari, di cui 45.000 hanno già ottenuto la cattedra, 55.000 saranno chiamati nel corso dell’anno scolastico.

Tutti gli altri, ovvero chi ha ottenuto l’abilitazione tramite TFA, devono partecipare al concorso le cui prove scritte sono iniziate nel mese di Aprile 2016.

Abilitazione all’insegnamento in Romania

In Romania, negli ultimi anni, tutto il percorso didattico è stato cambiato, snellito ed adattato alle nuove direttive comunitarie.

Sono state sviluppate delle tappe ben definite e sicuramente più fluide rispetto a quelle italiane, dando la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento che può essere riconosciuta non solo per il territorio nazionale, ma anche nell’Unione Europea.

Chi può conseguire l’abilitazione

Possono accedere all’abilitazione tutti quelli che hanno conseguito la laurea Triennale all’interno dell’Unione Europea.

Applicando poi la direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, si può presentare la richiesta di riconoscimento per:

 

  • docente di scuola dell’infanzia
  • docente di scuola primaria
  • docente di scuola secondaria di primo grado
  • docente di scuola secondaria superiore

Il riconoscimento in Italia

È possibile richiedere il riconoscimento per gli insegnamenti per i quali l’interessato è legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo. Tali insegnamenti devono inoltre trovare una corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano.

Applicando la direttiva 2005/36 dell’Unione Europea, anche in Italia grazie al decreto legislativo n.206 del 6/11/2006, è possibile richiedere il riconoscimento del titolo al Miur, che difficilmente boccerà la verifica.

Laddove non fosse presente una corrispondenza completa tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella conseguita dall’interessato, la Direzione Generale esigerà lo svolgimento ed il superamento di una prova attitudinale oppure la frequenza di un tirocinio presso una delle istituzioni scolastiche italiane.

Condizioni e presupposti

L’interessato deve necessariamente essere cittadino dell’Unione europea e possedere un titolo di formazione professionale acquisito presso un Paese membro dell’Unione Europea.

In base alle norme di questo paese, il “titolo di formazione professionale” può essere di formazione teorico-pratica: disciplinare e didattico – pedagogica che consente la pratica della professione di docente abilitato all’insegnamento.

Deve inoltre attestare una formazione professionale completa, in base alle norme di legge che comprendono esame finale, superamento concorso, tirocinio, ecc. sempre regolate dal Paese che lo ha rilasciato.